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ART. 1
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “ISTITUTO DI RICERCHE NATUROPATICHE” con sede in Roma Lido di Ostia Via Delle Baleniere n.55.
ART. 2
L’associazione ha lo scopo di promuovere le conoscenze e la diffusione di ogni tipo di tecnica e disciplina naturale d’Oriente e d’Occidente, ispirata ad una visione olistica e unitaria dell’individuo e volta al recupero, al raggiungimento ed al mantenimento del benessere psico-fisico ed al miglioramento della qualità della vita.
L’associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, intende favorire la ricerca, lo studio, la divulgazione e la pratica delle seguenti attività:
1) trattamento psicosomatico;
2) trattamento anti-stress;
3) tecniche di rilassamento;
4) tecniche di movimento corporeo, danza e creatività;
5) psicomotricità e bioenergetica;
6) ginnastica posturale e kinesiologia;
7) ginnastica psicosomatica;
8) riflessologia plantare, palmare e facciale;
9) tecniche cranio-sacrali;
10) rilassamento somato-emozionale;
11) Shatsu;
12) Stimolazioni con gemme e cristalli;
13) Fiori di Bach e floriterapia;
14) Erboristeria;
15) Naturopatia;
16) Comportamento alimentare;
17) Tecniche di rilassamento, autostima, meditazione e comunicazione;
18) Qi gong;
19) Tai-chi e discipline cinesi;
20) Tui-Na;
21) Stimolazioni cromatiche;
22) Grafologia;
23) Feng Shuie;
24) Inglese;
25) Con Tatto;
26) Anatomia, Fisiologia e Patologia;
27) Focusing;
28) Gong e Campane Tibetane;
29) Arteterapia;
30) Sciamanesimo;
31) PNL;
32) Medicina Tradizionale Cinese;
33) Metodo Buteyko;
34) Otto Profili;
35) Reiki;
36) Yoga;
37) Convinzioni e distorsioni psicologiche;
38) Kinesiologia;
39) Trattamento estetico naturale;
40) Iridologia
41) Deontologia
42) Auricoloterapia
Per il raggiungimento dello scopo sociale può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Integrare l’elenco sopra citato con altre discipline emergenti alla luce di studi e ricerche più aggiornati in questo ambito;
- Potrà avvalersi della collaborazione di tecnici, operatori, formatori nell’ambito delle discipline olistiche;
- Intraprendere iniziative, organizzare attività, gestire scuole di formazione e perfezionamento in favore dei propri associati;
- Aderire alle eventuali Federazioni ed Associazioni di competenza;
- Chiedere la collaborazione di Enti Pubblici, Fondazioni, Enti di promozione locale, Enti similari anche internazionali;
- Intraprendere rapporti con Istituti di Credito anche assumendo obbligazioni al solo fine di realizzare le attività previste dallo Statuto;
- Richiedere ed accedere a contributi e finanziamenti agevolati erogabili a favore delle attività educative e culturali;
- Reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale, predisporre servizi in favore degli associati atti a stimolare momenti aggregativi;
- Organizzare manifestazioni, conferenze, corsi di formazione e aggiornamento teorico-pratico, seminari di studio ed altre manifestazioni di valenza culturale.
ART. 3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali versamenti volontari di Soci o terzi e dai ricavi delle iniziative sociali.
ART. 4
I soci dell’Associazione sono tutti coloro che ne condividono le finalità, ne accettino lo Statuto e che abbiano i necessari requisiti di moralità nonché la maggiore età.
I soci possono essere:
- Soci Fondatori: sono i firmatari dell’Atto Costituivo e coloro ai quali i fondatori con pronunzia unanime, riconoscano successivamente tale qualità;
- Soci Ordinari: sono coloro che i fondatori ammettono a far parte dell’Associazione per lo svolgimento di una determinata attività;
- Soci Ordinari: sono coloro i quali, scelti unanimemente dai fondatori, abbiano contribuito con donazioni o con attività di particolare valore sportivo o sociale al perseguimento dello scopo sociale.
ART. 5
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
ART. 6
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Hanno durata di tre anni decorrente dalla delibera di nomina.
ART. 7
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione deve essere affisso in bacheca presso la sede sociale con un preavviso di almeno 8 giorni ed in esso devono essere indicati luogo e ora dell’Assemblea ed ordine del giorno. Nello stesso avviso deve essere indicato il diverso giorno in cui si terrà l’Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale.
ART. 8
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il primo trimestre per deliberare in ordine al bilancio preventivo e conto consuntivo, alla nomina delle cariche sociali, se necessario ed agli indirizzi generali dell’Associazione.
ART. 9
L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:
- Trasferimenti di sede
- Modifica dello Statuto
- Scioglimento dell’Associazione
ART. 10
L’Assemblea straordinaria per prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 11
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o da altro Socio eletto dall’Assemblea.
L’Assemblea nomina altresì un segretario.
Il Segretario dell’Assemblea redige il verbale che, previa sottoscrizione, da parte del Presidente e del Segretario, viene trascritto nell’apposito libro sociale.
ART. 12
Ogni Socio potrà intervenire in Assemblea se in regola con i pagamenti sociali e, potrà rappresentare, con delega in calce all’atto di convocazione, un solo altro socio avente diritto al voto. Alle Assemblee, se invitati, posso assistere, ma non partecipare, i soci non aventi diritto al voto. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.
ART. 13
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea e si compone in n. 3 membri.
Le sue deliberazioni sono valide se adottare con la presenza di almeno 2 membri e con il voto della maggioranza deii presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all’Associazione.
ART. 14
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può compiere atti di ordinaria amministrazione e rappresentare l’Associazione culturale nei rapporti con Banche, Istituti di Credito in genere, Comuni, Circoscrizioni, Uffici Pubblici etc.
ART. 15
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Nomina al suo interno il Presidente. Controlla che il consiglio direttivo agisca secondo le direttive dello Statuto Sociale e le deliberazioni dell’Assemblea. Controlla inoltre, la regolarità della gestione Amministrativa. Sarà nominato soltanto quanto i Soci raggiungeranno il numero di 100.
ART. 16
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 17
Non sono trasmettibili i diritti collegati allo Status di Associato.
ART. 18
Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione e su di esse deciderà il Consiglio Direttivo inappellabilmente.
ART. 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l’assemblea in sede straordinaria determinerà tutte le modalità della liquidazione o, in alternativa, i proventi stessi dovranno essere conferiti ad altra associazione avente scopo analogo.
ART. 20
Per tutti i casi non previsti dalla normativa sopra indicata, considerata nel suo complesso unitaria, troveranno applicazione agli artt. 36 e seguenti del codice civile.
Roma, 3 gennaio 2013
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