Codice Etico e Deontologico

Titolo I

Principi generali

Art.1

Il Codice Etico e Deontologico è costituito dall’insieme delle norme e dei principi stabiliti dall’Associazione culturale “Istituto di Ricerche Naturopatiche” per i propri iscritti.

Art.2

Il rispetto del Codice Etico e Deontologico è norma imprescindibile per tutti gli associati, a prescindere dal loro ruolo all’interno dell’Associazione.

Art.3

Gli iscritti che operano nell’ambito della propria attività, o per la ricerca, lo studio, la divulgazione e la pratica delle attività promosse dall’Associazione, dovranno ispirarsi sempre al presente Codice Etico e Deontologico, cercando di trasmettere i principi in esso contenuti.

Art.4

Il rispetto e l’adempimento delle norme contenute in questo Codice rappresentano il sostegno basilare alla coscienza collettiva e vanno a rafforzare la formazione professionale del Docente/Istruttore/Operatore tecnico del Benessere. In questo modo, viene mostrata e proiettata un’immagine visibile e chiara dell’attività svolta nei confronti della società.

Art.5

Al di fuori dell’Associazione “Istituto di Ricerche Naturopatiche”, il comportamento di chi svolge un ruolo all’interno di essa, deve essere consono alla dignità della figura professionale che rappresenta.

Art.6

Ogni iscritto all’Associazione è tenuto al rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice; l’ignoranza delle medesime non esime lo stesso dalla responsabilità disciplinare.

Art.7

Solo gli iscritti possono utilizzare il logo dell’Associazione. Ogni abuso è perseguibile a norma di legge.

Art.8

Il presente Codice Etico e Deontologico, potrà essere integrato o modificato qualora se ne presenti la necessità.

Art.9

L’operatore/associato utilizza metodologie naturali, non invasive e deve adoperarsi secondo le conoscenze applicabili alla disciplina che adotta, ai valori etici e fondamentali, nel rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona, cercando sempre di comprenderne la sua unicità.

Art.10

L’operatore/associato non farà uso di sostanze vietate, non avrà riportate condanne penali o carichi pendenti in corso.

Titolo II

Rapporti con l’utenza

Art.11

L’iscritto deve astenersi dall’ostinazione di trattamenti da cui non si possa ottenere un beneficio, atto a migliorare la qualità e il benessere psicofisico del socio.

Art.12

L’iscritto si assume la responsabilità del proprio lavoro, evitando di utilizzare pseudonimi che possano indurre in inganno l’utenza.

 Art.13

L’iscritto è tenuto a rispettare i valori dell’irripetibilità, unicità, dignità e rispetto dell’utente/socio, di qualsiasi sesso, età, ceto sociale, etnia, cultura e a qualsiasi credo politico o religioso appartenga.

Art.14

L’iscritto è tenuto a valorizzare l’autonomia dell’individuo, le sue risorse, il suo benessere generale e una migliore e maggiore consapevole assunzione di responsabilità verso se stessi e verso terzi.

Art.15

L’iscritto deve tutelare la privacy dell’utente, in base alle normative vigenti, evitando qualsiasi divulgazione di notizie e dati sensibili o meno a lui riferibili. Nell’ipotesi in cui i dati raccolti durante i trattamenti diventino oggetto di studio o di scambio informazioni, tra colleghi, egli, dovrà presentarli sempre in forma anonima.

Art.16

L’iscritto ha il compito di migliorare il benessere e la qualità della vita della persona, stimolando le risorse energetiche e vitali con le tecniche proprie della sua formazione, educando a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.

Art. 17

L’iscritto non deve formulare diagnosi, prognosi, sospendere o modificare terapie mediche, controllare esami clinici, prescrivere farmaci, o comunque sostituirsi alle professioni proprie della classe medica e sanitaria.

Art.18

L’iscritto qualora interagisca con animali, è tenuto a rispettarne la loro natura e la privacy, riferita sia all’animale sia al suo proprietario.

TITOLO III

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art.19 L’iscritto dovrà instaurare rapporti con i colleghi sempre improntati al rispetto reciproco, massima collaborazione e spirito di gruppo, parimenti deve essere mantenuto verso tutte le altre figure professionali.

Art.20

L’iscritto s’impegna a dirimere tutte le controversie, nate tra colleghi, operatori, corsisti, mediante un dialogo costruttivo e in nessun caso adire le vie legali, anche per le eventuali controversie nate tra colleghi di associazioni diverse, tra centri di formazione, tra partecipanti ai corsi. Il dialogo dovrà essere il mezzo di pacificazione e risoluzione delle incomprensioni; in mancanza di conciliazione si farà riferimento all’Art. 46 Statuto ASI.

Art.21                                                                                                

Tra gli iscritti è buona norma che il più esperto renda disponibile le sue conoscenze ai colleghi meno esperti, al fine di migliorarne la crescita personale, professionale e la qualità didattica dei corsi di formazione.

TITOLO IV

RAPPORTI CON LA SOCIETA’

 Art.22

L’iscritto che esercita la sua attività nel rispetto delle leggi italiane vigenti, informa con chiarezza e trasparenza i suoi utenti/soci sull’efficacia della tecnica e/o del trattamento praticato, anche attraverso il consenso informato.

Art.23

L’iscritto deve presentarsi al socio/utente con chiarezza e onestà praticando la sola disciplina per cui ha conseguito un attestato di formazione regolarmente conseguito e mai abusare di qualifiche di cui non ha competenza.

Art.24

L’iscritto deve mantenere costante il livello di aggiornamento e di competenza professionale, mediante seminari, convegni, corsi, ecc….

Art.25

L’iscritto deve assumere un comportamento consono e coerente alla dignità e al decoro della figura professionale.

Art.26

L’iscritto deve evitare azioni e comportamenti che possono danneggiare il prestigio e la dignità dell’Associazione.

Art.27

L’iscritto, qualora faccia uso di oli, pomate, creme, ecc…, utilizzerà solamente prodotti realizzati e/o miscelati con elementi, composti, sostanze definite naturali, bio naturali e di libera vendita, limitatamente ad uso esterno.

Art.28

L’iscritto, sia esso operatore, istruttore o docente, si avvarrà esclusivamente di tecniche e pratiche manuali ed energetiche autorizzate ed approvate dall’Associazione, in conformità alle finalità statutarie della medesima.

TITOLO V

SCUOLE DI FORMAZIONE ACCREDITATE

 Art. 29

Le Scuole di Formazione accreditate dovranno mantenere un atteggiamento di rispetto e collaborazione con gli Organi Direttivi del Settore e con le associazioni affiliate e/o aderenti, evitando di danneggiarne la credibilità e ogni forma di comparazione.

Art. 30

Le Scuole di Formazione accreditate, nello svolgimento dell’attività didattica, avranno cura di trovare un ambiente dignitoso e salubre per i propri iscritti.

Art. 31

Le Scuole di Formazione accreditate si impegnano a concludere il percorso formativo dei corsi istituiti. Qualora dovessero verificarsi eventi che impediscano l’attuazione di una o più date previste dal programma, hanno l’obbligo di recuperare la lezione al più presto a piena tutela dei propri associati.

Art. 32

Le Scuole di Formazione accreditate garantiscono, agli iscritti i Docenti, gli Istruttori e gli Operatori qualificati con Attestato di Formazione ASI e dalla comprovata esperienza professionale.

Art. 33

Le Scuole di Formazione accreditate si impegnano a stabilire il contributo dei corsi rispettando il principio dell’accessibilità economica favorendo lo sviluppo socioculturale dei soci.

Art. 34

Le Scuole di Formazione accreditate garantiscono al discente la massima correttezza nei rapporti socioculturali, nel rispetto dei rapporti interculturali.